Conto energia
Cos’è il Conto Energia?
Il “Conto Energia” è un meccanismo di incentivazione per sistemi solari fotovoltaici. Questo sistema prevede la remunerazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico
Chi può richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti?
Vi possono accedere:
1) Persone fisiche;
2) Persone Giuridiche;
3) Soggetti pubblici;
4) Condomini di unità abitative e/o di edifici.
Quali sono gli incentivi?
Di seguito è riportata la tabella delle Tariffe incentivanti per dimensione dell’impianto e per tipologia d‘integrazione
IMPORTANTE: Nel 2010 le tariffe incentivanti subiranno un decremento del 2%.
Questo meccanismo di aggiornamento delle tariffe vale solamente per stabilire il corrispettivo di partenza, infatti una volta fissato il valore dell’incentivo, esso rimane costante per 20 anni.
Contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il nuovo decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).
In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:
1. la cessione in rete
2. i propri autoconsumi (parziali o anche totali)
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kW).
Quando vengono erogati i contributi?
Ogni bimestre, al raggiungimento della soglia minima di 250 euro. Nel caso in cui non si raggiungesse la soglia minima, i contributi saranno erogati nel bimestre successivo.
Cos’è lo scambio sul posto?
Il regime di scambio sul posto è un servizio che consente all’utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico di produzione, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Dal 1° gennaio 2009, per effetto delle disposizioni contenute nella Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 74/08, l’erogazione del servizio di scambio sul posto sarà effettuata esclusivamente dal GSE.
Quali regole disciplinano lo scambio sul posto?
Lo scambio sul posto è regolato dalle seguenti regole:
è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l’energia prodotta nelle ore d’insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l’energia necessaria ai propri consumi;
Noi continuiamo a pagare la bolletta.
Il GSE ci devolverà 4 acconti l’anno. Per es. se il nostro impianto fotovoltaico in un mese produce 80 Euro di energia totale, di questa energia 50 Euro ne preleviamo e 30 Euro la immettiamo in rete, il GSE ci pagherà la quota che corrisponde al prelevamento. I 30 Euro rimanenti saranno un credito economico a conguaglio per l’anno successivo.
I costi amministrativi annuali sono pari a 30 Euro.
lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica pertanto l’energia immessa in rete non può essere venduta;
è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica coincidono.
Cosa prevede la modalità senza scambio sul posto?
La modalità senza Scambio sul Posto prevede che sia aperta l’Officina Elettrica e che quindi siano pagate le imposte sull’energia prodotta e autoconsumata. Al di sotto dei 20 kWp, consigliamo quindi, ove possibile, lo “Scambio sul Posto” che permette all’utente di essere ancora considerato un semplice utilizzatore e di non dover intraprendere complesse pratiche burocratico-amministrative. Sottolineiamo che, per gli impianti con potenza maggiore di 20 kWp, l’unica modalità utilizzabile è quella appena descritta. Per soddisfare il fabbisogno aziendale è possibile sullo stesso terreno e con lo stesso intestatario accorpare più impianti da 20kWp con contatori diversi, in questo caso tutti gli impianti usufruiranno del regime di scambio sul posto.
Le tariffe possono essere incrementate?
Sì, le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori. L’autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio di scambio sul posto.
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale”) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, ma non può comunque eccedere il 30% della tariffa incentivante.
Il premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare, rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi, rinnova il diritto al premio in rispetto del limite massimo del 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni. Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici (nazionali, regionali, locali o comunitari in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata) eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso, a meno che il soggetto responsabile dell’edifico non sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Quale tipologia di impianto può accedere al Conto Energia?
Il Conto Energia prevede che per accedervi l’impianto sia connesso in rete. Il sistema è connesso in rete quando l’energia prodotta e non consumata finisce direttamente in rete. L’energia immessa/prelevata dalla rete viene contabilizzata mediante contatori.
Inoltre gli impianti possono essere:
Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
1) impianto non integrato
2) impianto parzialmente integrato
3) impianto con integrazione architettonica
Quanto rende un impianto da Nord a Sud?
Rendita di un impianto da 2KWp correttamente installato, connesso alla rete con il meccanismo di incentivazione statale conto energia
Impianto da 2kWp per una famiglia di (3 persone con un condizionatore d'aria) e incentivi statali
Il “Conto Energia” è un meccanismo di incentivazione per sistemi solari fotovoltaici. Questo sistema prevede la remunerazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico
Chi può richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti?
Vi possono accedere:
1) Persone fisiche;
2) Persone Giuridiche;
3) Soggetti pubblici;
4) Condomini di unità abitative e/o di edifici.
Quali sono gli incentivi?
Di seguito è riportata la tabella delle Tariffe incentivanti per dimensione dell’impianto e per tipologia d‘integrazione
|
|
Tipologia di impianto fotovoltaico |
|||||
|
Potenza nominale dell’impianto (kW) |
1 Non integrato/terra |
2 Parzialmente Integrato |
3 Integrato |
|||
|
|
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
|
1≤P≤3 |
0,392 |
0,384 |
0,431 |
0,422 |
0,480 |
0,470 |
|
3<P≤20 |
0,372 |
0,364 |
0,412 |
0,404 |
0,451 |
0,442 |
|
P>20 |
0,353 |
0,346 |
0,392 |
0,384 |
0,431 |
0,422 |
IMPORTANTE: Nel 2010 le tariffe incentivanti subiranno un decremento del 2%.
Questo meccanismo di aggiornamento delle tariffe vale solamente per stabilire il corrispettivo di partenza, infatti una volta fissato il valore dell’incentivo, esso rimane costante per 20 anni.
Contrariamente a quanto stabilito per il vecchio conto energia, per gli impianti fino a 20 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il nuovo decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).
In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:
1. la cessione in rete
2. i propri autoconsumi (parziali o anche totali)
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 20 kW).
Quando vengono erogati i contributi?
Ogni bimestre, al raggiungimento della soglia minima di 250 euro. Nel caso in cui non si raggiungesse la soglia minima, i contributi saranno erogati nel bimestre successivo.
Cos’è lo scambio sul posto?
Il regime di scambio sul posto è un servizio che consente all’utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico di produzione, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Dal 1° gennaio 2009, per effetto delle disposizioni contenute nella Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 74/08, l’erogazione del servizio di scambio sul posto sarà effettuata esclusivamente dal GSE.
Quali regole disciplinano lo scambio sul posto?
Lo scambio sul posto è regolato dalle seguenti regole:
è consentito utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come un sistema di accumulo, immettendo l’energia prodotta nelle ore d’insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di buio o di scarsa insolazione l’energia necessaria ai propri consumi;
Noi continuiamo a pagare la bolletta.
Il GSE ci devolverà 4 acconti l’anno. Per es. se il nostro impianto fotovoltaico in un mese produce 80 Euro di energia totale, di questa energia 50 Euro ne preleviamo e 30 Euro la immettiamo in rete, il GSE ci pagherà la quota che corrisponde al prelevamento. I 30 Euro rimanenti saranno un credito economico a conguaglio per l’anno successivo.
I costi amministrativi annuali sono pari a 30 Euro.
lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica pertanto l’energia immessa in rete non può essere venduta;
è possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica coincidono.
Cosa prevede la modalità senza scambio sul posto?
La modalità senza Scambio sul Posto prevede che sia aperta l’Officina Elettrica e che quindi siano pagate le imposte sull’energia prodotta e autoconsumata. Al di sotto dei 20 kWp, consigliamo quindi, ove possibile, lo “Scambio sul Posto” che permette all’utente di essere ancora considerato un semplice utilizzatore e di non dover intraprendere complesse pratiche burocratico-amministrative. Sottolineiamo che, per gli impianti con potenza maggiore di 20 kWp, l’unica modalità utilizzabile è quella appena descritta. Per soddisfare il fabbisogno aziendale è possibile sullo stesso terreno e con lo stesso intestatario accorpare più impianti da 20kWp con contatori diversi, in questo caso tutti gli impianti usufruiranno del regime di scambio sul posto.
Le tariffe possono essere incrementate?
Sì, le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori. L’autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio di scambio sul posto.
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale”) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, ma non può comunque eccedere il 30% della tariffa incentivante.
Il premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare, rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi, rinnova il diritto al premio in rispetto del limite massimo del 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni. Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici (nazionali, regionali, locali o comunitari in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata) eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso, a meno che il soggetto responsabile dell’edifico non sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Quale tipologia di impianto può accedere al Conto Energia?
Il Conto Energia prevede che per accedervi l’impianto sia connesso in rete. Il sistema è connesso in rete quando l’energia prodotta e non consumata finisce direttamente in rete. L’energia immessa/prelevata dalla rete viene contabilizzata mediante contatori.
Inoltre gli impianti possono essere:
Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
1) impianto non integrato
2) impianto parzialmente integrato
3) impianto con integrazione architettonica
Quanto rende un impianto da Nord a Sud?
Rendita di un impianto da 2KWp correttamente installato, connesso alla rete con il meccanismo di incentivazione statale conto energia
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Costo |
KW/anno prodotti |
Guadagni + Risparmi |
Tempo di Ritorno |
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12.800 € Prezzo indicativo! |
Nord Italia 2.000 |
1.375 € all'anno |
9,3 anni |
|
Centro Italia 2.600 |
1.625 € all'anno |
7,8 anni |
|
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Sud Italia 2.800 |
1.750 € all'anno |
7,3 anni |
Impianto da 2kWp per una famiglia di (3 persone con un condizionatore d'aria) e incentivi statali


