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Domande frequenti

1. Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

2. Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?

I vantaggi possono riassumersi in:
· assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
· risparmio di combustibili fossili;
· affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento;
· costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
· modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).

3. Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.

4. Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
· disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
· corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
· esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
· inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

5. Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.

6. Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
-   radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
-   orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
-   assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
- regioni settentrionali 1.100 kWh/anno
- regioni centrali 1.400 kWh/anno
- regioni meridionali 1.600 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.

7. Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:
· siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n° 188/05);

8. Può un condominio installare un impianto fotovoltaico?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

9. Può un proprietario di un appartamento in condominio installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni?
Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

10. Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell’impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro sito?
No, perché l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all’atto della presentazione della domanda. In caso contrario viene meno il diritto alle tariffe incentivanti (Delibera AEEG n. 40/06).

11. Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
· a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005);
· a seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005);

12. Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per impianti di potenza superiore a 50 kW.
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6 febbraio 2006.

13. E’ possibile richiedere l’incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica?
Sì, purché il fabbricato disponga della fornitura prima che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio.

15. Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto.

16. Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.

18. E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, non è incentivata.
Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kW, l’energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
· essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);

20. L’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto del “proprietario di casa” può essere rivenduta ai condomini?
No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l’energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l’impianto è superiore a 20 kW l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.

21. A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione, è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.

Taglia di potenza dell’impianto Tariffa incentivante riconosciuta all’energia prodotta
1 kW P 20 kW 0,445 €/kWh (servizio di scambio sul posto)
20 kW < P 50 kW 0,460 €/kWh
50 kW < P 1.000 kW
Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)
La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto).
Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.
Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire dal 2007, le tariffe saranno decurtate del 5% ed aggiornate sulla base del tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% - e restano costanti fino all’anno 2012 incluso - qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, secondo quanto definito dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005, ivi incluse le categorie di edifici di cui all’art. 3 comma 2 dello stesso decreto.

22. Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
· scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano fatto tale scelta;

23. Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti sono pubblicati sul sito www.grtn.it.

24. Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
L’incentivo viene erogato dal Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A..
L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.
Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile. Il pagamento avviene:
· bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro, nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto;
· mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro, nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto;

25. In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta sull’energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?
Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:
· accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l’energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l’energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua;
· utilizzare una quota di energia prodotta sul posto e cedere in rete la quota rimanente ai prezzi fissati dall’AEEG.
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, invece, non è consentito scegliere tra le due alternative ma è possibile solo la seconda opzione.

26. Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può presentare una domanda per ciascuno degli immobili?
Sì. La Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n° 188/05, infatti, prevede che il soggetto responsabile dell’impianto non possa presentare più di una domanda entro la stessa scadenza per il medesimo sito (art. 3.1).

27. Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installate intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal contratto di locazione che per il GRTN non rilevano.

29. Un proprietario di una bifamiliare è collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili: può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell’energia con quella consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto, se opta per il servizio di scambio sul posto, deve scegliere a quale utenza elettrica (una soltanto) collegare il suo impianto e solo con quella effettuare lo scambio.

30. Se l’inquilino che ha installato l’impianto sul tetto della casa, con il consenso del proprietario, lascia la casa e l’impianto è ancora funzionante, l’agevolazione termina, rimane in capo all’inquilino o al proprietario per gli anni rimanenti? Inoltre, se viene alienata la struttura dove è installato l’impianto fotovoltaico, il vecchio proprietario continua a fruire dell’agevolazione oppure l’agevolazione trasla al nuovo proprietario?
Dipende dai rapporti negoziali nella disponibilità delle parti

32. E’ possibile ampliare un impianto aggiungendo qualche pannello e mantenendo lo stesso inverter?
L’intervento di potenziamento, che comporti una produzione aggiuntiva, è possibile su di un impianto in esercizio da almeno due anni.
La potenza aggiuntiva deve essere di almeno 1 kW e non superiore a 1.000 kW.
La produzione aggiuntiva incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti di potenza non superiore a 20 kW che operano in regime di scambio secondo la Delibera AEEG 28/06, non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.

33. E’ possibile realizzare un impianto di potenza superiore a 1.000 kW e chiedere la tariffa incentivante solo sull’energia elettrica prodotta da 1.000 kW?
No. Possono accedere all’incentivazione solo gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 1.000 kW (art. 4.1 del DM 28 luglio 2005).

34. Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999 (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005).

35. L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 10 del DM 28 luglio 2005, non sono cumulabili con:
· incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento;
· incentivi pubblici derivanti dal programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome;
· certificati verdi;
· titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 2, comma 5 della legge n. 289/2002.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.

36. Per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che beneficiassero di contributi in conto capitale superiori al 20% del costo totale è ancora possibile praticare lo scambio di energia sul posto?
Premesso che un impianto siffatto non può ricevere le tariffe incentivanti di cui al DM 28 luglio 2005 a causa dell’incompatibilità con gli incentivi in conto capitale superiori al 20%, per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW sono possibili tre modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta tra loro alternative:
· scambio sul posto;
· vendita al mercato libero;
· cessione al gestore di rete cui l’impianto è collegato, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03.
Si veda in proposito la nuova Delibera AEEG 28/06 sul servizio di scambio sul posto (http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-06.htm).

37. Il proprietario di un impianto di potenza superiore a 20 kW può decidere in un secondo momento di non immettere più in rete l’energia e di consumarla per usi propri?
 
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